Consiglio Grande e Generale
Consiglio Grande e Generale | |
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Stato | San Marino |
Tipo | organo legislativo monocamerale |
Capitani Reggenti | Mirko Tomassoni Luca Santolini |
Istituito | XII secolo |
Eletto da | Cittadini sammarinesi |
Membri | 60 |
Gruppi | Maggioranza (35)
PDCS (21) |
Sede | Palazzo Pubblico, Città di San Marino |
San Marino
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Questa voce fa parte dell'argomento Politica e Governo di San Marino | |
Argomenti | |
Sito web |
Il Consiglio Grande e Generale è il Parlamento monocamerale della Repubblica di San Marino. Rappresenta il massimo organo legislativo dello stato.
È formato da 60 membri eletti a suffragio universale ogni cinque anni. L'assemblea si scioglie anticipatamente in caso vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto da due Capitani Reggenti, gli stessi che svolgono la mansione di capi di Stato.
Storia[modifica | modifica sorgente]
Già dal XII secolo è attestata l'esistenza di un'assemblea composta da sessanta membri che divideva il potere con l'arengo e il Consiglio dei XII.
L'organo assunse più importanza nel corso dei secoli, diventando a partire dal XVII secolo espressione dell'oligarchia che deteneva il potere. Fino all'arengo del 1906 il Consiglio veniva rinnovato per designazione da parte di membri già in carica ed era composto da venti membri di ogni ceto (nobili, cittadini e dei castelli rurali). Poi si decise di tenere elezioni democratiche prima ogni tre anni, poi ogni cinque.
Durante l'epoca oligarchica fascista il Consiglio venne denominato Consiglio Principe e Sovrano.
Sistema elettorale[modifica | modifica sorgente]
Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni.
La legge elettorale prevede l'elezione a scrutinio di lista. Dal 2008 alla coalizione vincente viene assegnata la maggioranza dei seggi. Risultano eletti i candidati di ciascuna lista che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Ogni elettore può indicare una preferenza sui candidati della lista scelta.
Requisiti di eleggibilità[modifica | modifica sorgente]
I requisiti per l'elezione a consigliere sono:
- avere 21 anni;
- cittadinanza e residenza nella Repubblica;
- saper leggere e scrivere;
- non aver parentela diretta con altro consigliere;
- non aver subito condanne penali;
- non essere interdetto per infermità mentale;
- godere dei diritti politici;
- non essere magistrato o Procuratore del fisco;
- non rivestire cariche ecclesiastiche, diplomatiche o consolari anche onorarie di stati esteri;
- non essere membro di una giunta di Castello[1];
- non fare parte della gendarmeria o della polizia civile
Funzioni[modifica | modifica sorgente]
Le funzioni del Consiglio Grande e Generale sono:
- eleggere i Capitani Reggenti;
- esercitare la funzione legislativa;
- approvare il bilancio della Repubblica;
- emanare gli atti di alienazione del patrimonio della Repubblica;
- emanare i provvedimenti in materia di pubblico impiego;
- emanare i provvedimenti di organizzazione interna;
- ratificare i trattati internazionali
- nominare i magistrati;
- nominare i rappresentanti diplomatici;
- esercitare il diritto di grazia ed amnistia;
- conferire le cittadinanze;
- eleggere il Consiglio dei XII;
- elezione del Congresso di Stato;
- elezione dei membri delle Commissioni Consiliari permanenti;
- esercitare funzioni giudiziarie.
Note[modifica | modifica sorgente]
- ↑ paragonabile alla giunta comunale dei comuni italiani
Voci correlate[modifica | modifica sorgente]
Collegamenti esterni[modifica | modifica sorgente]