Istituzioni di San Marino

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San Marino


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Questa voce fa parte dell'argomento Politica e Governo di San Marino
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San Marino è una Repubblica di tipo parlamentare.


Istituzioni[modifica | modifica sorgente]

In ordine di importanza, le istituzioni della Repubblica di San Marino sono:

Eccellentissima Reggenza[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Eccellentissima Reggenza.

I due Capitani Reggenti esercitano insieme le funzioni di Capi di Stato e di Governo. Sono eletti ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale e risulta eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. L'incarico ha durata di sei mesi e i due capitani reggenti entrano in carica il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, tale carica non può essere ricoperta alla stessa persona se non dopo 3 anni.

I capitani reggenti:

Consiglio Grande e Generale[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Consiglio Grande e Generale.

Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo della Repubblica. È formato da 60 consiglieri eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni dai cittadini maggiorenni. Il Consiglio è presieduto dai due capitani reggenti.

Congresso di Stato[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Congresso di Stato.

Il Congresso di Stato esercita il potere esecutivo della Repubblica di San Marino.

Il Congresso si compone di 10 Segretari di Stato posti a capo dei settori di intervento della pubblica amministrazione. I Segretari di Stato devono essere eletti dal Consiglio Grande e Generale tra i propri membri.

L'organo cessa dalle sue funzioni se la maggioranza dei membri rimette il mandato, oppure perché il Consiglio delibera la revoca dell'incarico a tutti i membri. La cessazione del Congresso non implica elezioni anticipate.

Il Congresso è presieduto dai due capitani reggenti, ai quali non spetta diritto di voto ma svolgono coordinano, dirigono i lavori e il collegamento con l'organo legislativo.

Lista delle Segreterie di Stato[modifica | modifica sorgente]

Collegio garante della costituzionalità delle norme[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Collegio garante della costituzionalità delle norme.

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è un organo istituito nel 2002 e ha funzioni simili a quelle della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana.

Consiglio dei XII[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Consiglio dei XII.

Il Consiglio dei XII è un organo originale dell'ordinamento sammarinese. Viene eletto dal Consiglio Grande e Generale per l'intera durata della legislatura.

Giunta di Castello[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Giunta di Castello.

La Giunta di Castello è l'organo di governo locale dei Castelli di San Marino.

Istituti di democrazia diretta della Repubblica[modifica | modifica sorgente]

Referendum[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Referendum.

La legge prevede tre tipi di referendum:

  • Il referendum abrogativo: consiste nel chiedere di abrogare totalmente o solo in parte le leggi. In caso di approvazione della proposta, la Reggenza dichiara abrogata la legge. La proposta di referendum rifiutata dagli elettori non può essere riproposta prima di tre anni.
  • Il referendum propositivo: consiste nel chiedere di determinare principi e criteri per disciplinare con una nuova legge la materia oggetto di referendum. In caso di approvazione della proposta, il Congresso di Stato ha sei mesi per redigere un progetto di legge che disciplini la materia. Il Collegio Giudicante valuta la corrispondenza ai principi indicati nel referendum e indica eventuali emendamenti che il Congresso di Stato deve introdurre. Il progetto di legge passa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che lo inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta.
  • Il referendum confermativo: consiste nel chiedere ai cittadini di far entrare o no in vigore una legge. In caso di esito favorevole, la Reggenza con proprio decreto dichiara efficace la legge sottoposta a Referendum, altrimenti, dichiara la decadenza.

I referendum possono essere proposti da almeno l'1,5% del corpo elettorale o da almeno cinque Giunte di Castello. Il referendum confermativo può essere di iniziativa consiliare e deve essere previsto da un articolo della legge di cui si chiede conferma, approvato da almeno 31 consiglieri.

Ogni proposta di referendum, ad eccezione di quella confermativa, è sottoposta al parere del Collegio Garante della costituzionalità delle norme che ne giudica l'ammissibilità.

Il referendum ha effetto se ottiene la maggioranza dei voti (favorevoli o contrari) e con un'affluenza non più bassa del 32% degli elettori.

Iniziativa legislativa popolare[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Iniziativa legislativa popolare.

L'iniziativa legislativa popolare è un istituto legislativo, dove i cittadini possono, attraverso una raccolta di almeno 60 firme, presentare al Consiglio Grande e Generale e alla Reggenza un progetto di legge, redatto in articoli affinché questo sia poi discusso e votato.

L'istanza d'arengo[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Istanza d'arengo.

L'istanza d'arengo è l'istituto che consente ai cittadini di presentare richieste di pubblico interesse la prima domenica dopo il 1º ottobre e la prima domenica dopo il 1º aprile, in coincidenza con l'elezione dei nuovi capitani reggenti. Entro un mese la Reggenza deve decidere l'ammissibilità delle richieste alla discussione in Consiglio Grande e Generale entro sei mesi dalla presentazione.

Il Sindacato della Reggenza[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Sindacato della Reggenza.

Questo istituto consente ai cittadini di esporre, entro tre giorni dal termine del mandato dei capitani reggenti, rilievi sulla loro attività e, qualora ci fossero i presupposti, permette l'inizio di un procedimento giudiziario contro i Capi di Stato emeriti.

Sistema giudiziario[modifica | modifica sorgente]

Wikisaurus.svg Per approfondire vedi la pagina: Organi giudiziari della Repubblica di San Marino.

I principali organi della giurisdizione ordinaria sono:

  • gli uditori commissariali;
  • i giudici conciliatori;
  • i commissari della legge;
  • i giudici d'appello, per cause civili e penali;
  • i giudici per la terza istanza;
  • il procuratore del fisco.

I principali organi della giurisdizione amministrativa sono:

  • i giudici amministrativi di primo grado;
  • i giudici amministrativi d'appello;
  • il giudice per la terza istanza.

I magistrati vengono nominati a seguito di concorsi pubblici. Gli incarichi giudiziari hanno la durata di 4 anni con la possibilità di riconferma.

San Marino non ha accettato la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]