Costituzione di San Marino
Costituzione di San Marino
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Lo Statuta Decreta ac Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini | |||
Stato | San Marino | ||
Nome completo | Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese | ||
Tipo di legge | Legge fondamentale | ||
Data di approvazione | Non disponibile | ||
Promulgazione | 8 luglio 1673-1974 | ||
Firmato da | 1673: nessuno 1974:
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Schieramento | Non disponibile | ||
Proponente | Non disponibile | ||
Rimando al testo |
San Marino
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Questa voce fa parte dell'argomento Politica e Governo di San Marino | |
Argomenti | |
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La Costituzione di San Marino è distribuita su una serie di strumenti legislativi tra cui i più significativi sono lo Statuto del 1600 e la Dichiarazione dei diritti dei cittadini del 1974 modificata nel 2002. Il sistema costituzionale ha influenze dal Corpus Juris Civilis e dalla legge consuetudinaria romana.
Lo Statuto del 1600[modifica | modifica sorgente]
L'attuale sistema legale di San Marino iniziò l'8 ottobre 1600. Il governo diede forza vincolante a una compilazione di Statuti scritta da Camillo Bonelli, che riguardava le istituzioni e le pratiche del governo e della giustizia sammarinese. Era scritto in latino e contenuto in sei libri. Il titolo in latino è Statuta Decreta ac Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini.
Primo libro[modifica | modifica sorgente]
Composto di 62 libri, descrive i vari consigli di San Marino, i tribunali, gli incarichi amministrativi e i poteri loro assegnati. Gli ultimi due articoli spiegano come la legge deve essere interpretata e modificata.
Secondo libro[modifica | modifica sorgente]
Il secondo libro, detto Civilium Causarum, ha 75 articoli. La prima metà contempla la procedura del diritto civile , mentre la seconda metà riguarda i minori, l'istruzione, gli stipendi degli impiegati nella pubblica amministrazione e il testamento.
Terzo libro[modifica | modifica sorgente]
Il terzo libro, detto Maleficiorum, ha 74 articoli che parlano del diritto penale.
Quarto libro[modifica | modifica sorgente]
Il quarto libro, detto De Appellationibus, ha 15 articoli. Il volume spiega la nomina dei giudici, la classificazione delle sentenze e gli appelli.
Quinto libro[modifica | modifica sorgente]
Il quinto libro, detto Extraordinarium, ha 46 articoli che parlano di una vasta gamma di argomenti. Questi includono la vendita di carne, servizi igienico-sanitari, riserve idriche e strade.
Sesto libro[modifica | modifica sorgente]
Il sesto libro ha 42 articoli che riguardano compensazione, pesi e coltivazione delle piante.
Voci correlate[modifica | modifica sorgente]